Roma, 11 febbraio 2004
Dr. Fabrizio Oleari
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ministero della Salute
Via di Sierra Nevada, 60
00144 ROMA
e, p.c., Dr. Claudio
Ranucci
Ufficio Legislativo Ministero della salute
Lungotevere Ripa, 1
00153 ROMA
Prot. n. 3700.11/2004 GDA
Oggetto: QUESITO circa
l'applicazione del DPCM 23 dicembre 2003, recante attuazione dell'art. 51,
comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, concernente la "tutela
della salute dei non fumatori".
1. Entrata in vigore del
divieto di fumo e dei corrispondenti obblighi
Come è noto, il sesto comma dell'art. 51 della legge n. 3/2003 prevede
che "al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da
attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative,
le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in
vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento
di cui al comma 2".
Il provvedimento originariamente previsto dalla legge, un regolamento
governativo da approvarsi con le procedure di cui all'art. 17 della legge
n. 400/88, è stato sostituito, come stabilito dalla recente Legge
Comunitaria 2003 (legge 16 gennaio 2003, n. 306), da un decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento di un accordo tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome, su proposta del Ministro della
salute.
Quest'ultimo, da considerare atto "di alta amministrazione", non
pare sia qualificabile come "regolamento", per la semplice
considerazione che non sono state seguite le menzionate procedure previste
per l'approvazione dei regolamenti governativi.
Come è noto, l'art. 10 delle "disposizioni sulla legge in
generale" stabilisce che le leggi e i regolamenti divengono
obbligatori nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro
pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. Escluso, però, che nel
caso del DPCM pubblicato il 29 dicembre 2003 si tratti di disposizioni
regolamentari, non può che giungersi alla conclusione che il
provvedimento in questione entra in vigore il giorno della pubblicazione
in gazzetta ufficiale, per il carattere di immediata esecutorietà proprio
degli atti amministrativi.
Il DPCM è quindi entrato in vigore il 29 dicembre 2003. Il periodo
transitorio avrà termine il 28 dicembre 2004. Secondo la nostra
interpretazione, dunque, il divieto di fumo ed i corrispondenti obblighi
scatterebbero dal 29 dicembre 2004.
Se ne chiede ufficiale conferma.
2. Definizione di
"esercizi di ristorazione"
Il terzo comma dell'art. 51 stabilisce che "negli esercizi di
ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai
non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla
superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio".
Il concetto viene precisato dalle "prescrizioni tecniche", di
cui all'allegato al DPCM 29 dicembre 2003, laddove si stabilisce che
"la superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione,
ai sensi dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, deve comunque
essere inferiore alla metà della superficie complessiva di
somministrazione dell'esercizio".
Qualche problema interpretativo potrà sorgere in riferimento alla
definizione di "esercizio di ristorazione".
Trattasi di figura giuridica che la legislazione vigente prende in
considerazione nell'art. 5, comma 1, lett. a), della legge 25 agosto 1991,
n. 287, dove si definisce appunto "esercizio di ristorazione"
quell'esercizio in cui si somministrano "pasti e bevande, comprese
quelle aventi contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e
latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, ed
esercizi similari)".
Limitando la nozione di "esercizio di ristorazione" alle sole
tipologie di esercizi ora menzionati, resterebbero esclusi dalle
previsioni di cui all'art. 51, terzo comma, gli esercizi descritti
dall'art. 5, comma 1, lett. b), della legge n. 287/91, e cioè gli
"esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle
alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi
i generi di pasticcerie e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar,
caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari).
Di conseguenza, si potrebbe
giungere alla seguente conclusione: fermo restando il divieto di fumare in
locali chiusi, ad eccezione di quelli riservati ai fumatori (art. 51,
primo comma, della legge n. 3/03), solo ai ristoranti sarebbe richiesto di
riservare ai fumatori meno della metà della superficie complessiva di
somministrazione, rimanendo salva, per i titolari di bar ed esercizi
similari, la possibilità di riservare ai fumatori la maggior parte della
superficie dei locali, o addirittura l'intero esercizio, naturalmente nel
rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'allegato al DPCM 29
dicembre 2003.
Si chiede conferma o
smentita di quest'ultima interpretazione, raccomandando la celerità della
risposta, considerata l'esigenza che gli operatori del settore possano
adeguare per tempo i locali dei relativi esercizi. Si consideri, inoltre,
il rischio che notevoli esborsi economici possano poi essere vanificati in
caso di interpretazioni difformi da parte dell'Amministrazione o di Organi
di giustizia.
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